European Stability Mechanism: cosa cambia dopo la riforma

Sono state approvate il 9 dicembre scorso le risoluzioni con cui il Governo ha potuto inoltrare in Unione Europea il posizionamento favorevole dell’Italia sulla riforma del Meccanismo Europeo di stabilità che porterà ad una revisione del Trattato nel gennaio 2021.

La riforma comprende diversi sostanziali aspetti che garantiranno la sicurezza e la stabilità del sistema finanziario in caso di crisi di Paesi e/o degli Istituti di credito di rilevanza sistemica, garantendo una maggiore resilienza e rinforzando altresì l’Unione bancaria.

Le discussioni sul Mes erano iniziate nel 2017: la crisi Covid 19 ha fatto da acceleratore ai processi,  aggiungendo tasselli fondamentali alle azioni dell’Ue sinora destinate solo a sostegno della domanda, dell’offerta e della liquidità nei mercati.

L’elemento estremamente positivo di tale processo è stata l’anticipazione dei tempi di approvazione dei nuovi strumenti che rendono pronto il sistema in caso di crisi finanziaria rilevante che potrebbe nascere in conseguenza del Covid 19.

IL BACKSTOP AL FONDO UNICO DI RISOLUZIONE BANCARIA

E’ stata anticipata l’istituzione del “backstop” al Fondo unico di risoluzione per le banche: una sorta di paracadute fornito agli Istituti di credito nel caso in cui attivino una ordinata procedura fallimentare. Tali procedure vengono normalmente gestite dal Comitato Unico di risoluzione (Single Resolution Board), che dispone però di risorse limitate. Qualora la procedura avesse bisogno di maggiori risorse rispetto a quelle in dotazione al Fondo,  potrà intervenire il Mes, mentre il Fondo unico (alimentato dai finanziamenti pro quota degli Istituti) a seguire dovrà rimborsarlo. Sarà il Consiglio di amministrazione del Mes a concedere il finanziamento richiesto dal Comitato di risoluzione Unico.

Questa opzione era in attesa della valutazione dei rischi finanziari attraversati dagli Istituti di Credito, pesantemente gravati negli ultimi 10 anni da esposizioni deteriorate e nel tempo incaricati dalla Bce di rinforzare la propria capacità di assorbimento delle perdite.

Il settore bancario si è dimostrato molto più robusto rispetto agli anni passati: i risultati positivi delle analisi svolte da Commissione Europea, Bce e Comitato Unico di risoluzione hanno infatti autorizzato il via alle modifiche proprio dopo aver constatato un miglioramento netto complessivo dello stato di salute del sistema bancario e, nello specifico:

-una significativa riduzione degli Npl in tutti i Paesi,

-il rispetto di un progressivo percorso di avvicinamento al requisito MREL (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities, entità di capitale proprio e strumenti passivi idonei ad assorbire perdite senza coinvolgere la stabilità finanziaria e senza richiedere l’intervento pubblico) e ciò nonostante nel tempo siano stati previsti ulteriori incrementi nei target valoriali da raggiungere (che dovranno comunque essere raggiunti integralmente entro il 2024, con tanto di stress test nel 2021) in modo da poter affrontare ogni tipo di vulnerabilità.

L’Italia ha richiesto espressamente tre cose:

-che nella valutazione delle posizioni degli Istituti che dovessero fare richiesta di risoluzione sia dato adeguato peso agli attivi “opachi” di alcuni istituti ( Level 2 e Level 3, assets di rischio attualmente non valutabili con criterio univoco), pensando alla situazione patrimoniale di alcuni istituti tedeschi,

-che non ci fossero condizionalità macroeconomiche a carico del Paese la cui banca dovesse iniziare una procedura di risoluzione (situazione che si rivelerebbe particolarmente condizionante e restrittiva nel caso la banca sia italiana, con un così elevato debito pubblico ed una scarsa crescita del Pil),

-che fossero esclusi interventi di carattere restrittivo nella detenzione dei titoli sovrani da parte delle banche, né la loro ponderazione di rischio (per cui il nostro Paese resterebbe fortemente penalizzato).

LE LINEE DI CREDITO PRECAUZIONALE

Sulle due linee di credito precauzionale, destinate ai Paesi colpiti momentaneamente da shock avversi, sono state apportate due modifiche:

  • Sulla Precautionary Conditioned Credit Line, riservata ai Paesi che rispettano il patto di stabilità e crescita, non presentano squilibri macroeconomici eccessivi e non hanno problemi di stabilità finanziaria, sarà necessaria soltanto la firma di una Lettera di intenti e non più il Memorandum d’intesa con indicazioni rigorose da seguire, in caso di attivazione del finanziamento;
  • Sulla Enhanced Conditions Credit Line, destinata ai Paesi che non rispettano i criteri anzidetti e presentano in generale alcune criticità, vengono introdotte misure correttive e/o condizionamenti nella gestione economica (talvolta molto blandi, come accade per il Mes sanitario in vigore) e limitati ai punti di carenza evidenziati.

In generale la riforma fa riferimento a concetti qualitativi e di giudizio invece di rivolgersi a valori numerici e parametri vincolanti.

LE CLAUSOLE DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO PUBBLICO

Già nel 2013 erano state inserite le CAC’s (clausole di azione collettiva) grazie alle quali un Paese può, in ogni momento, modificare le condizioni dei titoli emessi  a maggioranza qualificata dei creditori, nel caso in cui decida di ristrutturare il proprio debito.

 Anziché la doppia votazione attualmente esistente (prima il voto dei detentori di ogni singolo titolo interessato e successivamente il voto dei detentori di tutti i titoli emessi dal Paese) sarà invece introdotta la Single Limb CAC’s: ci sarà un’unica votazione da parte dei possessori dei titoli  che snellirà l’intera procedura impedendo blocchi di qualsiasi natura e favorendo una procedura più ordinata.

La ristrutturazione avrà così maggiori certezze sin da subito e metterà al riparo dai fondi speculativi che comprano a basso prezzo e successivamente impediscono la ristrutturazione per le quote di voto di cui dispongono, chiedendo, nella stragrande maggioranza dei casi, di rientrare per intero del valore nominale, danneggiando ulteriormente il Paese e indirettamente penalizzando gli altri portatori dei titoli.

Per l’Italia, auspicando che la procedura non venga mai attivata, si tratta di un elemento penalizzante, perché velocizza i tempi di esecuzione dell’hair cut con gravi rischi prociclici nell’innalzamento dei costi di finanziamento.

LA PORTATA POLITICA DELLE MODIFICHE

In caso di accesso ai fondi del Mes da parte del Paese, non vi saranno meccanismi automatici di ristrutturazione del debito: sarà sempre a carico dello Stato la scelta se attivare le CAC’s  e come modificare le condizioni e i termini per il “taglio” dei propri titoli.

 Per l’attivazione di tutti i tipi di operazioni di sostegno presso il Mes restano sempre a carico della Commissione europea la valutazione complessiva della situazione economica e finanziaria dei Paesi, il rispetto del patto di stabilità e crescita, cosi come l’attivazione della procedura per gli squilibri macroeconomici.

La Commissione Europea sarà però seguita in collaborazione del Mes (costituito dai Ministeri delle Finanze di ogni Paese dell’eurozona) con un interscambio di informazioni sulla prosecuzione degli iter. La cooperazione sarà soltanto interna: la Commissione vede restare fermo il suo ruolo autonomo e le sue responsabilità, senza modifica alcuna in tal senso del contenuto dei Trattati.

In caso di richiesta di finanziamento da parte di un Paese, il Mes entrerà  direttamente soltanto nella valutazione della capacità di rimborso come un normale finanziatore e, qualora non d’accordo con la Commissione Europea, la valutazione complessiva sulla sostenibilità del debito pubblico sarà fatta da quest’ultima (come è già nell’attuale Trattato).

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