13 dicembre 2017
In discussione in Parlamento la tassa per coloro che commercializzano (anche o solo) sul web, in inglese WEB TAX.
LA STABILE ORGANIZZAZIONE
Il primo obiettivo è arrivare a ben definire bene quale sia l’organizzazione di riferimento da sottoporre a tassazione.
L’evoluzione economica digitale ha reso più ampio il concetto di area operativa dell’azienda.
Se il concetto di stabile organizzazione restasse solo quello “fisico”, in Italia ad esempio continuerebbero ad essere esclusi dall’imposizione fiscale gli operatori web che concentrano le strutture fisiche in Paesi stranieri con minore tassazione ed evitano di ubicarsi nel mercato di sbocco reale italiano dove subirebbero una tassazione maggiore.
Alla base del concetto di “stabile organizzazione” vi è tener presente l’ulteriore distinzione tra:
-fornitore (produttore) del bene / servizio,
-prestatore del servizio di vendita sul web,
-multinazionale che si occupa della distribuzione complessiva.
COSA TASSARE
Nel percorso parlamentare si è parlato prima di
-ricavi nella loro totalità, successivamente di
-ricavi derivanti da “prestazioni di servizi” (vendita di spazi pubblicitari web, ebook, ecc), da ultimo è stata aggiunta la
-“vendita di beni”.
Obiettivo: arrivare a tassare le transazioni di qualunque genere che avvengono sulle piattaforme digitali.
CHE IMPOSTA APPLICARE , DA QUANDO E COME VERRA’ CALCOLATA
Inizialmente si ipotizzava una cedolare secca pari al 6%, che avrebbe garantito un gettito di quasi 120milioni di euro l’anno.
Attualmente, mentre si cerca un’ipotesi condivisa sul tipo di operazioni da tassare, si ragiona su una percentuale inferiore al 6%, per arrivare ad avere un maggior gettito complessivo.
La prima applicazione avrebbe dovuto aver luogo dalla metà del 2018, successivamente si è definita una data univoca a partire dal 1 gennaio 2019.
Sulla metodologia di calcolo sarà probabilmente lo spesometro lo strumento con cui saranno inviate le informazioni all’Agenzia delle Entrate.
CHI DEVE INCASSARE INIZIALMENTE L’IMPOSTA
In origine avrebbero dovuto essere le imprese clienti a trattenere la somma e girarla all’Erario. Sarebbero stati esclusi però gli acquisti realizzati dai privati.
Successivamente si era ipotizzato che nel circuito potessero entrare gli intermediari finanziari (gestori carte di credito oppure banche) che avrebbero trattenuto una parte del pagamento.
Attualmente si sta verificando quali siano i soggetti più idonei a partecipare al processo che non abbiano conflitti di interesse con la tassazione stessa.
LE IMPRESE ITALIANE
Inizialmente si era pensato di creare un credito di imposta a favore delle imprese italiane che vendono sul web per far loro recuperare lo svantaggio subìto con la nuova tassazione (avrebbero potuto utilizzare l’imposta pagata come credito per il pagamento di altre imposte).
Così facendo si sarebbero però penalizzate le imprese italiane che si servono di intermediari stranieri (market place) per collocare i propri prodotti.
Si sta arrivando a definire un’aliquota più bassa del 6% in modo da estendere a tutte le imprese, indistintamente, la tassazione (comprese le italiane e senza più conceder loro il credito di imposta originariamente pensato).
Resteranno comunque escluse le imprese minori (i soggetti minimi e le imprese in regime forfettario) e probabilmente le imprese agricole.
L’EUROPA
In Europa si parla da anni di imposta sulle transazioni digitali e si lavora per aggiornare ed armonizzare le leggi. Probabilmente si arriverà ad un accordo entro la prossima primavera ed il passaggio italiano sarà solo precursore dell’iniziativa.
Attualmente i maggiori giganti del web (prevalentemente americani, seguiti dai cinesi) sono ubicati fisicamente in territori che applicano tassazione ridotta : Irlanda, Paesi Bassi, Lussemburgo, Svizzera.
Per prima cosa bisognerà comunque rimuovere gli accordi preferenziali che sono stati loro garantiti (forse con una mediazione dell’Ocse).
LE FORMALITA’
Occorrerà un decreto ministeriale (che potrebbe essere emanato qualche mese dopo l’insediamento del nuovo Governo tra aprile e maggio 2018) ed alcune circolari esplicative da parte dell’Agenzia delle Entrate che andranno a definire:
-le modalità tecniche di calcolo (spesometro o altro),
– i termini e i criteri del versamento.
Ricapitolando gli obiettivi della web tax:
*coprire tutte le transazioni sul web (sia le prestazioni di servizi, sia la vendita di beni),
*intervenire su tutti gli operatori (escludendo le sole imprese minori).
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