Il reddito di cittadinanza viene giustificato, anziché come una misura assistenziale universale e incondizionata, quale erogazione che lega la situazione di estrema debolezza economica, alla disponibilità di accettazione di un lavoro.
I nuclei familiari interessati ammontano ad 1milione e 200mila, coinvolgendo circa 4 milioni di cittadini.
A chi va richiesto: alle Poste oppure ai Caf accreditati, a partire dal 1 marzo 2019.
Sarà l’Inps a predisporre il modulo per la domanda e sarà sempre l’Inps a dare il via libera per ottenere il sussidio, previa verifica dei requisiti per l’accesso. L’Inps acquisirà i dati dall’anagrafe tributaria, dal Pubblico registro automobilistico, e da tutte le altre Amministrazioni in possesso dei dati, entro 5 giorni dal deposito della domanda.
I Comuni dovranno invece verificare i requisiti di residenza e di soggiorno, che saranno comunque comunicati all’Inps.
Dopo l’autorizzazione dell’Inps bisogna recarsi entro 30 giorni alle Poste per ritirare la Card valida per gli accrediti delle somme.
Da cosa è composto: di due elementi, un beneficio economico e di un progetto personalizzato di inclusione lavorativa e sociale.
LA PARTE ECONOMICA
E’ composta da due voci, entrambe corrisposte sulla card elettronica, spendibili sui codici merceologici della precedente carta Rei (salvo ulteriore decreto che potrà rivedere i codici ammissibili):
-l’integrazione al reddito familiare fino al raggiungimento di euro 6.000 euro annui, ed
-una parte per il pagamento del canone di affitto abitazione fino ad un massimo di 3.360 euro annui.
Nel caso in cui il nucleo non sia in affitto ma abbia contratto un mutuo per l’abitazione di proprietà, vengono corrisposti euro 1.800 annui.
Esempi: nel caso di un singolo vengono corrisposte euro 500 come integrazione al reddito e fino ad euro 280 per pagamento affitto. In caso di un nucleo con 2 adulti e 2 minori la somma complessiva ammonta ad euro 900, oltre al pagamento dell’affitto. Il nucleo con 3 adulti e due minori riceve la somma di euro 1.050 oltre il canone di locazione di euro 280 massimo.
I requisiti dei richiedenti:
Isee del nucleo familiare fino a 6mila euro se proprietari di abitazione, fino a 9.360 se privi di abitazione di proprietà;
nessuna autovettura immatricolata nei 6 mesi precedenti la richiesta da parte dei componenti il nucleo;
patrimonio immobiliare non superiore a 30mila euro (oltre la casa di abitazione);
patrimonio mobiliare (finanziario) non superiore a 6mila euro, accresciuto di 2mila euro per ogni componente fino ad un massimo di euro 10mila;
barche ed imbarcazioni da diporto escludono il pagamento del reddito di cittadinanza;
residenza in Italia da almeno 10 anni (di cui gli ultimi due in modo continuativo);
essere cittadini italiani o dell’Unione europea, ovvero essere familiare di tali soggetti in possesso di diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente, oppure cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo;
non percepiscono reddito di cittadinanza i nuclei familiari che hanno tra i loro componenti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatta eccezione per le dimissioni per giusta causa.
La durata del beneficio
La durata massima è di 18 mesi, può essere rinnovato, previa sospensione dell’erogazione di un mese, per ulteriori 18 mesi.
Se si trova un’occupazione come lavoratore dipendente: il maggior reddito concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell’80% a decorrere dal mese successivo e fino a quando il maggior reddito non è recepito nella documentazione Isee.
Se si avvia un’impresa o un lavoro autonomo, il reddito concorre come la differenza tra i ricavi e le spese dell’attività, secondo il principio di cassa. Comunque, a titolo di incentivo, il beneficiario riceverà il reddito di cittadinanza per le due mensilità successive alla variazione occupazionale. Ai beneficiari del reddito di cittadinanza che iniziano un’attività lavorativa autonoma o un’impresa individuale o una società cooperativa nei primi 12 mesi del ricevimento del reddito, sono riconosciute 6 mensilità nel limite di 780 euro mensili.
Se variano il patrimonio oppure il reddito, il beneficiario deve darne comunicazione entro 15 giorni.
La mancata spesa del reddito di cittadinanza
il reddito non speso è sottratto il mese successivo nel limite del 20% di quanto spettante. Con un ulteriore controllo semestrale, la carta viene decurtata di quanto non speso nel semestre fatta eccezione per una mensilità.
Il prelievo del contante è ammesso fino ad euro 100 per ogni singolo individuo (oltre ad alcuni calcoli parametrici necessari per l’integrazione di tale importo), come pure è ammesso il prelievo per il pagamento della rata di mutuo o per il canone di affitto. Con decreto del Ministero del lavoro e di concerto con l’Economia, possono essere individuate ulteriori esigenze da soddisfare attraverso la card, nonché eventuali diversi limiti di importo per i prelievi di contante.
L’intersezione con il REI reddito di inclusione
A decorrere dal 1 marzo 2019 il reddito di inclusione non può più essere richiesto e a decorrere dal successivo mese di aprile, non è più riconosciuto né rinnovato. I beneficiari possono riceverlo sino alla durata inizialmente prevista, fatta salva la possibilità di fare domanda per il reddito di cittadinanza.
LA PARTE LAVORATIVA:
A)IL PATTO DI LAVORO
L’erogazione del reddito di cittadinanza è subordinata alla sottoscrizione di un patto per il lavoro, contenente la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da parte di tutti i maggiorenni del nucleo familiare. Costoro devono aderire ad un percorso personalizzato di accompagnamento al lavoro e ad attività di inclusione sociale.
Sono esonerati dagli obblighi i componenti del nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienti.
I componenti del nucleo devono altresì collaborare per la profilazione delle competenze, registrarsi su una piattaforma digitale, svolgere attività di ricerca attiva di lavoro (inserite in un diario settimanale), sostenere i colloqui, compresi quelli per l’assunzione, accettare almeno una delle tre offerte definite congrue secondo i parametri.
Offerte di lavoro congrue:
nei primi 12 mesi è congrua la prima offerta entro 100 km da casa oppure raggiungibile in 100 minuti con i mezzi pubblici, la seconda offerta può essere dislocata entro 250 km, la terza offerta può essere ubicata in tutte le parti del territorio nazionale.
Dopo i 12 mesi la prima e la seconda offerta sono congrue se rientrano entro 250km dalla residenza, mentre la terza offerta può essere collocata ovunque sul territorio italiano.
Decorsi i primi 18 mesi e rinnovato il beneficio, l’offerta potrà collocarsi su tutto il territorio italiano (fatta eccezione per i nuclei familiari ove siano presenti componenti con disabilità).
Qualora venga accettata un’offerta di lavoro collocata ad oltre 250km da casa, il beneficiario continua a percepire il reddito di cittadinanza per ulteriori mesi 3 dall’inizio del lavoro, quale compensazione per gli oneri di trasferimento.
B) IL PATTO PER L’INCLUSIONE SOCIALE
Il beneficiario dovrà accettare anche un patto per l’inclusione sociale, che prevederà attività al servizio della comunità, riqualificazione professionale, completamento degli studi o altri impegni prevedibili dai servizi sociali. Presso il Comune di residenza dovranno essere svolti progetti utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, per un massimo di 8 ore settimanali.
Toccherà pertanto ai Comuni attuare entro 6 mesi tutte le procedure amministrative utili per la partenza dei progetti: saranno sempre i Comuni a dichiarare il regolare assolvimento degli oneri a cui si è impegnato il beneficiario.
Le sanzioni
In caso di documentazioni o dichiarazioni false, è prevista la reclusione da 2 a 6 anni. L’omessa comunicazione delle variazioni del reddito e del patrimonio, nonché di altre informazioni rilevanti,è punita con la reclusione da 1 a 3 anni, oltre all’immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. Il beneficiario è tenuto a restituire quanto indebitamente percepito e il reddito di cittadinanza non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi 10 anni dalla condanna.
Vi sono anche delle cause di decadenza dal beneficio, tra queste:
nel caso in cui non si effettui la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro,
se non vengono sottoscritti il patto per il lavoro o il patto per l’inclusione sociale,
se il beneficiario non partecipa alle iniziative di carattere formativo,
se non si accetta una delle 3 offerte congrue,
se non vengono effettuate le comunicazioni previste dall’iter,
se il beneficiario viene trovato a svolgere un’attività di lavoro dipendente o autonomo in assenza delle comunicazioni previste per legge,
se il nucleo familiare ha percepito il beneficio in misura maggiore di quanto spettante sulla base di dichiarazioni false,
la mancata partecipazioni alle iniziative di orientamento,
il mancato rispetto dei patti per l’inclusione sociale.
Gli incentivi per l’impresa
Il datore di lavoro che assume uno dei beneficiari dopo aver comunicato la propria disponibilità, viene esonerato dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (esclusi i premi e contributi dovuti all’Inail) a carico del datore di lavoro e del dipendente nel limite dell’importo del reddito di cittadinanza percepito dalla persona al momento dell’assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e quello già goduto dal beneficiario. Tale importo non sarà comunque inferiore a 780 euro e non sarà inferiore a 5 mensilità.
In caso di licenziamento del beneficiario, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.
L’agevolazione al datore di lavoro è concessa se dall’assunzione deriva un incremento occupazionale di lavoratori a tempo indeterminato.
Le somme stanziate
5.894milioni nel 2019, 7.131 milioni nel 2020, 7.355 nel 2021, 7.210annui a decorrere dal 2022 per l’erogazione del beneficio economico;
200 milioni nel 2019, 250milioni nel 2020, 50milioni nel 2021 per l’Anpal, al fine di acquisire le professionalità necessarie;
1milione annuo per l’Anpal al fine di stabilizzare il personale,
20milioni nel 2019 per i Centri di assistenza fiscale,
50milioni annui per tutto il triennio per l’Inps per l’assunzione di personale addetto,
2milioni annui al Ministero del lavoro per l’adeguamento dei sistemi informativi.
I problemi in prospettiva
1)La necessità per i centri per l’Impiego di mettere realmente a contatto la domanda con l’offerta, altrimenti si corre il rischio di far diventare la misura puro assistenzialismo;
2) Rischio di ritardare la partenza delle politiche attive da parte della Regioni, con erogazione del sussidio economico ma non dell’attivazione del circuito virtuoso tra domanda e offerta;
3) il rischio di confusione a causa della necessità di scrivere moltissimi provvedimenti necessari per l’entrata in vigore ordinaria e ordinata della procedura: decreti ministeriali, atti, regolamenti, verifiche dei sistemi di Inps e Comuni, circolari attuative;
4) la possibilità di riduzione della misura economica nel caso in cui finiscano le risorse. Il sussidio verrà erogato solo e fino a quando le risorse risulteranno sufficienti. In caso contrario l’Inps dovrà avvisare Ministeri del lavoro ed economia quando le somme avranno raggiunto il 90% della disponibilità in modo che con un decreto si possano rimodulare gli importi e soddisfare tutte le richieste.
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