Il titolo II del “decreto dignità” è dedicato alle imprese,
con l’obiettivo di contrastare la delocalizzazione delle imprese che abbiano ricevuto aiuti agli investimenti, riguardando altresì le imprese che abbiano ricevuto aiuti in funzione di impatti occupazionali.
Articolo 4: tende a disincentivare le delocalizzazioni per le imprese che trovino conveniente fuori del territorio italiano il costo della manodopera o altri vantaggi di natura fiscale: viene creato un regime sanzionatorio applicabile agli aiuti di Stato diretti a sostenere gli investimenti produttivi (applicandosi dunque una situazione ancor più restrittiva rispetto a quanto previsto dalle norme europee). Nel caso di delocalizzazione l’impresa decade dal beneficio dell’aiuto di Stato ricevuto sugli investimenti ed è sottoposta a sanzioni pari da due a quattro volte il contributo ricevuto. Dal momento del sostegno pubblico sono necessari 5 anni per il mantenimento dell’attività sul territorio italiano e sono le stesse amministrazioni erogatrici, in caso di delocalizzazione, a dover disporre la restituzione dei benefici nonché il privilegio nella restituzione delle somme. La delocalizzazione viene intesa sia per un Paese extraeuropeo sia per uno dei Paesi dell’Unione.
Articolo 5: Stessa situazione di penalizzazione per le imprese beneficiarie di aiuti in funzione di un impatto occupazionale: i finanziamenti possono essere revocati se vengono ridotti i livelli occupazionali nei cinque anni successivi alla data di conclusione dell’iniziativa.
Ugualmente, se vi sono stati aiuti che non prevedevano impatti occupazionali ma una valutazione di ricadute economiche, la norma viene applicata se la riduzione dei livelli occupazionali pregiudica il raggiungimento degli obiettivi economici ed industriali che erano stati prefissati.
Articolo 6: previsto il recupero dell’iper ammortamento (derivante dalla legge del 2016) in caso di cessione a titolo oneroso o delocalizzazione degli investimenti, anche se cedute o spostate presso la stessa impresa in altra sede.
Articolo 7: adottato anche un importante provvedimento per il credito di imposta sui beni immateriali che d’ora in poi è da considerarsi non inerente e dunque non ammissibile, se l’acquisto deriva da operazioni infragruppo. Viene confermato che i beni immateriali a cui ci si riferisce, devono essere direttamente ed esclusivamente utilizzati per nuovi progetti di ricerca e sviluppo.
Il titolo III contiene misure per il contrasto alla ludopatia, onde evitare il rischio per i soggetti più vulnerabili e a rischio di dipendenza socio economica che possano restare influenzati da una pubblicità sempre più pervasiva (il bilancio tra entrate da azzardopatia e costi sociali della stessa sostanzialmente tendono ad equivalersi). Viene vietata qualunque forma di pubblicità fatta esclusione per le lotterie ad estrazione nazionali ed i loghi sul gioco sicuro e responsabile di Agenzia dogane e monopoli. Con una disposizione transitoria vengono fatti salvi i contratti pubblicitari in corso di esecuzione.
Il titolo IV inserisce procedimenti di semplificazione fiscale: bloccando momentaneamente l’utilizzo del redditometro (incrocio dati tra imponibile e spese) per i controlli da effettuare sull’anno di imposta 2016 e successivi, viene introdotta una revisione in merito agli elementi necessari per la ricostruzione del reddito e gli stessi dovranno essere concertati con l’Istat e le associazioni maggiormente rappresentative.
Sposta i termini per l’invio dei dati telematici all’Agenzia delle entrate del terzo trimestre 2018 ed abolisce lo split payment (iva trattenuta a monte sulle fatture dei fornitori) per le prestazioni di servizi resi dai professionisti alla Pubblica Amministrazione.
Sommariamente positivi tutti i provvedimenti, tranne i benefici da restituire in caso di delocalizzazione: il vincolo temporale è passato dagli iniziali 10 ai definitivi 5 anni, un modo, neanche troppo velato, di annullare l’efficacia stessa del provvedimento.
Resta comunque, sugli aiuti finanziari che le imprese hanno ricevuto, il rischio che questo provvedimento possa essere minato dal problema della retroattività.
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