La legge elettorale

21 settembre 2017

La proposta di legge elettorale depositata oggi in Commissione Affari Costituzionali alla Camera, nasce con l’intento di ottenere omogeneità nella composizione dei due rami del Parlamento e dunque cerca di rendere “governabile” il Paese evitando maggioranze diverse tra Camera e Senato.

Il 36% dei seggi (231 alla Camera e 102 al Senato) viene attribuito ai candidati che hanno preso il maggior numero di voti nel collegio, che sarà uninominale (un solo candidato per lista o coalizione).

Il 64% dei seggi viene attribuito in proporzione ai voti complessivi ottenuti a livello nazionale. I listini di questi collegi saranno molto corti: da 2 a 4 candidati al massimo.

Non è previsto nessun premio di maggioranza.

I partiti potranno presentarsi da soli o in coalizione: per poter entrare in Parlamento la lista dovrà superare la soglia di sbarramento del 3%, mentre la coalizione quella del 10%.

Ogni partito dovrà dichiarare il nome della persona indicata come capo della forza politica mentre non è prevista l’indicazione del nominativo del capo della coalizione.

Per il rispetto delle quote di genere, in ogni coalizione nessuno dei due generi potrà superare la quota del 60% nell’indicazione dei nominativi per i collegi uninominali.

Si comincia da questi punti a votare in Commissione, dal 26 settembre prossimo.

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